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Nuova disciplina del processo penale in assenza dell’imputato

 

La legge n° 67 del 28.04.2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2.5.14 ed entrata in vigore il 17 maggio successivo (“Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili” ha previsto importanti novità ad oggetto l’istituto della “contumacia”

Ai sensi delle nuove disposizioni (titolo IX del Codice di rito, valido anche per il dibattimento secondo l’art. 484, comma 2-bis, c.p.p.) se dopo un primo e infruttuoso tentativo di notifica, l’imputato risulti irreperibile, il giudice deve sospendere il processo.

Innanzitutto la disciplina ha previsto le ipotesi in cui il giudice può procedere in assenza dell’imputato:

-       quando l'imputato, libero o detenuto, non sia presente all'udienza e, anche se impedito, abbia espressamente rinunciato ad assistervi;

-       salvo il disposto dell’art. 420-ter, quando sussistano determinate condizioni dalle quali possa desumersi la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, individuate dal legislatore nella pregressa elezione o dichiarazione di domicilio, nella sottoposizione dell’imputato nel corso del procedimento ad arresto, fermo o a una misura cautelare, nella nomina di un difensore di fiducia e nella notifica a mani dell’imputato medesimo dell’avviso dell’udienza;

-       nel caso in cui la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato risulti comunque “con certezza”;

-       quando sia accertata la volontaria sottrazione – a opera dell’imputato – alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

L’ordinanza con la quale il giudice dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare, così come nel caso in cui risulti che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi dell’art. 420-quater.
Qualora l'imputato fornisca la prova che l'assenza è stata determinata da un’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, ovvero dimostri che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3, c.p.p.

Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di fare richieste di prova ai sensi dell'art. 493 c.p.p. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte.

In assenza dei presupposti di cui agli artt. 420-bise 420-tere fuori dei casi di nullità della notifica, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

Nel caso in cui tale tentativo di notificazione risulti impossibile il giudice, quando non deve pronunciare sentenza a norma dell’art. 129 c.p.p., dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell’imputato assente.

Ai sensi del nuovo art. 420-quinquiesc.p.p. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

In caso di sospensione del processo ex art. 420-quater, secondo comma, c.p.p., in caso di processo soggettivamente cumulativo si dovrà provvedere alla separazione del procedimentoexart. 18, comma 1, lettera b), c.p.p.. La sospensione del processo penale, inoltre, non determina la sospensione del processo civile qualora sia stata proposta in sede civile l’azione nei confronti dell’imputato, anche se dopo la costituzione di parte civile nel processo penale. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, leprove non rinviabili.
La sospensione del processo a norma dell’art. 420-quater c.p.p., peraltro, sospende il corso della prescrizione del reato. Tuttavia, anche in caso di sospensione del processo, non possono comunque superarsi i termini previsti dal secondo comma dell’art. 161 c.p.

Tuttavia la legge n° 67/2014 non contiene una disciplina transitoria, perciò le nuove norme processuali da essa introdotte hanno efficacia immediata, in ossequio al disposto dell’art. 11 delle preleggi.