La nuova prescrizione nel processo penale.
Importanti novità del DDL licenziato dal Senato in materia di prescrizione.
La sospensione del corso della prescrizione potrà avvenire in due distinti momenti: dopo la sentenza di condanna in primo grado, sino al deposito della sentenza in appello per massimo un anno e mezzo e dopo la sentenza di condanna in appello (anche se pronunciata in sede di rinvio) sino al deposito della sentenza definitiva per massimo un ulteriore anno e mezzo.
Lo stesso impianto normativo prevede che, con riferimento ad alcune fattispecie di reato, l'interruzione della prescrizione non può aumentare di più della metà il tempo necessario affinché le stesse si prescrivano.
I reati interessati da tale previsione sono quelli di : corruzione in atti giudiziari, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, pene per il corruttore, induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti sopra indicati, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
I reati di corruzione e induzione indebita, inoltre, sono sottoposti a nuovi termini di prescrizione, in quanto, una volta iniziato il processo, questi potranno aumentare della metà e non più di un 1/4 come avviene oggi.
Per alcuni reati, quelli commessi in danno di soggetti minori, è prevista la decorrenza posticipata della prescrizione che inizierà il suo corso solo a partire dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima (fattispecie di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, stalking, tratta di persone e sfruttamento sessuale di minori). La decorrenza posticipata al raggiungimento della maturità della persona offesa, tuttavia, subisce una eccezione nel caso in cui l'azione penale sia stata esercita prima di tale momento; in tal caso il termine prescrizionale decorre dal momento in cui sia acquisita la notizia di reato.
Le nuove norme, ad ogni modo, si applicherebbero comunque esclusivamente ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.